Verificazione Periodica

Organismo d’ispezione idoneo all’esecuzione della verificazione periodica dei strumenti di pesatura a funzionamento non automatico dalla I classe portata max 10.000g, II classe portata max 20kg, III e IIII portata max 1500kg, riconosciuto da unioncamere come organismo di ispezione n. RM 318 con determinazione del segretario generale n.77 del 4 giugno 2020 ai sensi del D.M. 93/2017 “regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea”. La verificazione periodica degli strumenti di misura con funzione di misura legale deve essere eseguita da organismi accreditati in conformità a una delle norme specificate nell’allegato i del decreto stesso (iso/iec 17020).

Obblighi dei titolari degli strumenti di misura
( Camera di Commercio di Roma )

il decreto 21 aprile 2017 n. 93, entrato in vigore il 18 settembre 2017, ha apportato significative modifiche alla normativa nel settore della metrologia legale, in materia di controlli e di vigilanza degli strumenti di misura. Il decreto, tra gli altri, definisce gli obblighi dei titolari degli strumenti di misura tenuti alla verificazione periodica, i quali devono:
· comunicare entro 30 giorni alla camera di commercio territorialmente competente la data di inizio dell’utilizzo dello strumento nonché quella di fine dell’utilizzo e gli altri elementi indicati all’art. 9, comma 2
· mantenere l’integrità del contrassegno apposto in seguito alla verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico o elemento di protezione
· curare l’integrità dei sigilli provvisori apposti dal riparatore
· conservare il libretto metrologico e l’eventuale ulteriore documentazione
· curare il corretto funzionamento dei loro strumenti e non utilizzarli quando palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico
· richiedere una nuova verificazione periodica almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza della precedente o entro 10 giorni lavorativi dall’avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico
· indipendentemente da un ordine di aggiustamento, il titolare di uno strumento riparato qualora a seguito della riparazione siano stati rimossi sigilli di protezione anche di tipo elettronico deve richiedere una nuova verificazione periodica entro 10 giorni lavorativi dall’avvenuta riparazione; dopo la riparazione, gli strumenti possono essere utilizzati, con i sigilli provvisori per un massimo di 10 giorni, e successivamente ad una nuova richiesta di verificazione periodica fino all’esecuzione della verificazione stessa.

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